mercoledì 1 luglio 2009

Istigo in maniera criminosa?

In realtà scrivo parecchie stronzate, mai bugie, mi diverto e per di più vengo letto da una piccola tribù di stronzi come me. Senza offese. Non dovrei correre rischi per adesso.
In ogni caso, visto che già al senato è passata questa robaccia che allego qui sotto, potremmo sempre pensare di scappare da qualche parte, magari in Iran.

Il fatto che l'emendamento sia stato proposto dal senatore Giampiero D'Alia, in quota UDC, potrebbe far scaturire ulteriori riflessioni. Al solito è bene essere un poco diffidente per chi è un po differente:


Proposta di modifica n. 50.0.100 al DDL n. 733

50.0.100 (testo 3)

D'ALIA
Approvato

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecitecompiuta a mezzo internet)

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con quello della pubblica amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.

5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».

2 commenti:

Anonimo ha detto...

... e poi certo, per chi non è abituato pensare è sconsigliato.

Sor (l'angoscia un po' di vino voglia di bestemmiare)

Anonimo ha detto...

Comunque un pochetto stuzzichi, Cire'... e sprematuri!

Sor vicesindaco (oddio, da 'ste parti meglio di no)